L’etica, all’interno del mondo beauty, passa anche attraverso la produzione e distribuzione di apparecchiature che rispettino le normative vigenti, a totale garanzia di sicurezza per la professionista e per la clientela. Ce ne parla Elio Zambelli, Presidente Panestetic.
QUANDO UN’APPARECCHIATURA ESTETICA PUÒ ESSERE DEFINITA A NORMA DI LEGGE?
Un’apparecchiatura elettromeccanica può essere utilizzata dall’operatrice del centro estetico quando trova riscontro nel Decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015 che come riferimento, ha un elenco di apparecchi allegato alla Legge 1/90. Il Decreto, che definisce quindi la regolamentazione delle varie tecnologie utilizzabili in istituto, comprende due allegati: l’Allegato 1, cioè l’elenco degli apparecchi per uso estetico, completo di riferimenti alle relative Schede e l’Allegato 2, che presenta le Schede tecnico-informative. È proprio in queste ultime che sono contenuti -per ciascuna apparecchiatura- i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, le caratteristiche tecnico-dinamiche, oltre alle cautele d’uso e alle norme tecniche da applicare. Sempre all’interno del Decreto, viene sottolineata la centralità della formazione, con iter studiati in base alle indicazioni fornite nelle Schede allegate al Decreto e tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle singole tecnologie. Va ricordato che è responsabilità dell’esercente, ovvero, dell’estetista, il rispetto di quanto contenuto nel Decreto. In caso di violazione, sorgono delle responsabilità per l’estetista stessa che, per tutelarsi, deve ottenere tutte le necessarie informazioni riguardanti le tecnologie che intende introdurre in istituto. Il fabbricante (o chi importa e commercializza) deve fornire all’utilizzatore una dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura a quanto previsto dal Decreto 206/2015, con citate in modo chiaro le Schede di riferimento allegate al Decreto stesso. Il fabbricante deve inoltre rilasciare la marcatura CE, ovvero la dichiarazione obbligatoria che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle Direttive applicabili.
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SECONDO LEI, IN CHE MISURA IL RISPETTO DELLE LEGGI RAPPRESENTA UN’ULTERIORE GARANZIA DI SICUREZZA PER L’OPERATRICE E PER L’UTENTE FINALE?
Produrre apparecchiature sicure che rispettino le normative vigenti non è per noi di Panestetic un punto di arrivo ma, da sempre, un punto di partenza. Proprio da qui, infatti, prendono avvio tutti i nostri progetti, oltre al nostro impegno per offrire solo il meglio ai clienti. Produrre tecnologie a norma di legge non è solo un dovere giuridico ma è anche e soprattutto un dovere morale, vogliamo infatti tutelare tutte le estetiste che si affidano a noi nell’acquisto delle apparecchiature estetiche e, di conseguenza, i loro clienti. Avere una tecnologia a norma di legge significa avere una apparecchiatura sicura ed essere tutelate in caso di reazioni avverse nel cliente trattato. La sicurezza e il rispetto delle leggi sono quindi uno dei requisiti chiave per consentire il successo a 360 gradi di un’apparecchiatura: consentono alle estetiste di fare investimenti importanti in totale tranquillità e garantiscono loro la giusta tutela che meritano.
QUALI SONO I RISCHI CHE SI POSSONO CORRERE SE LE TECNOLOGIE PRESENTI E UTILIZZATE IN ISTITUTO NON TROVANO RISCONTRO NELLE SCHEDE TECNICO-INFORMATIVE ALLEGATE AL DECRETO N. 206/2015?
Purtroppo, accanto ad aziende serie e consolidate, esistono realtà che pubblicizzano e offrono apparecchiature con tecnologie e/o prestazioni che non trovano riscontro nelle Schede tecnico-informative allegate al Decreto n. 206/2015. Ciò fa sì che gli operatori dell’estetica professionale rischino di adottare apparecchiature che non possono essere utilizzate, con tutte le conseguenze civili, penali ed economiche che ne deriverebbero.