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Microneedling

di Bernardo Franco Cerisola

Oggetto di grandi dibattiti, il Microneedling è una tecnica che le estetiste non possono svolgere. Facciamo chiarezza con Bernardo Franco Cerisola, Presidente di Fapib, Associazione Nazionale Produttori e Fornitori di tecnologie per la bellezza e il benessere.

Microneedling si, microneedling no. Recentemente se ne è discusso molto. Chiarisce per noi cosa dice la legge in relazione all’utilizzo di questa apparecchiatura nell’estetica professionale?

Il Microneedling, (needle in lingua inglese significa ago) ha l’obiettivo di ridurre o eliminare i tipici inestetismi del viso. In pratica vengono create delle microlesioni sulle zone da trattare aventi lo scopo di attivare la produzione di collagene ed elastina e favorire la rigenerazione dei tessuti.

Se pure siano presenti differenti tipologie di apparecchiature utilizzate per la messa in pratica di questa metodologia, sinteticamente possiamo parlare di un manipolo con una forma simile ad una penna che attraverso un cinematismo fa muovere un insieme di sottili aghi in modo che possano essere fatti penetrare nell’epidermide sino al derma regolando la profondità di penetrazione tra i 0,5mm e i 2,5 mm (nella maggior parte delle apparecchiature).

La continua ricerca di novità da proporre ai propri clienti ha fatto diventare questa tecnologia argomento di business ma anche di discussione nel mondo dell’estetica professionale.

La domanda fondamentale da porsi, ancora prima di discutere dei vantaggi offerti dal microneedling, resta sempre la solita: Esiste tra le schede allegate al DM 206/2015 (ahimè sempre troppo trascurato dai professionisti dell’estetica) una scheda che identifichi il microneedling come tecnologia lecitamente utilizzabile nei centri estetici?

La risposta è negativa, non vi è alcun riferimento non solo alla tecnologia tra le 25 schede facenti
parte del Decreto Ministeriale, ma anche all’obiettivo che ci si prefigge con un tale meccanismo d’azione. Il microneedling non è citato neanche nella scheda 23, l’ultima nata tra le schede allegate al mai troppo nominato (e spero letto) DM 206/201.

La suddetta scheda fissa in maniera inequivocabile la funzione d’uso dell’apparecchiatura di micropigmentazione, così come i prodotti che possono e debbono essere utilizzati, facendo sempre e solo riferimento ai pigmenti. Escludendo pertanto la possibilità di veicolare/favorendone la penetrazione di altri prodotti cosmetici non compresi in quelli previsti in quello che è riportato nel paragrafo: “cautele d’uso, modalità”.

Ogni utilizzo difforme non è possibile, in quanto la penetrazione di aghi nella cute è consentita solo per trasferire nell’epidermide una piccola quantità di pigmento.

Altro elemento significativo è la dettagliata spiegazione delle precauzioni d’uso e delle azioni di igiene e sicurezza che debbono essere poste in essere per evitare possibilità di contagio e di trasmissioni di patologie sempre con riferimento alla sola “micropigmentazione”.

Quindi in base alle suddette considerazioni ritengo che la risposta alla domanda iniziale sia NO, il microneedling non può essere utilizzato nei centri estetici.