Di Luca Paquero
Se talvolta il rischio e pericolo possono essere considerati sinonimi, in sicurezza sono due concetti completamente diversi.
Il rischio, infatti, è la “probabilità che si verifichi un danno a seguito di una situazione pericolosa”, mentre il pericolo è “una caratteristica intrinseca di un oggetto, di un prodotto o di una situazione che è fonte di danni alle persone e alle cose” (un coltello è un oggetto pericoloso ma, se utilizzato correttamente, non origina alcun rischio per chi lo maneggia).
La percezione del rischio è soggettiva e dipende da vari fattori: le esperienze pregresse, la formazione sulle attività e sui dispositivi di protezione, la propensione all’”intraprendenza” (chiamiamo così quella che, in effetti, è a volte vera e propria incoscienza).
Una percezione alterata del rischio è la causa del 90% circa degli infortuni sul lavoro ed è per questo che è importantissima la corretta valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro, anche se si tratta di un piccolo centro estetico dove, apparentemente, non ci sono particolari fattori di rischio.
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Proprio la valutazione dei rischi è uno degli obblighi, non delegabili, del datore di lavoro che deve svolgerla secondo una definita successione di step:
1) identificazione dei pericoli
2) identificazione delle mansioni
3) identificazione e valutazione dei rischi
4) identificazione dei rischi specifici per mansione
5) individuazione delle misure di prevenzione e
protezione necessarie
6) programma delle azioni di prevenzione e protezione
7) attuazione del programma
8) controllo periodico del programma
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In questo modo si valutano non solo i rischi “generali”, ma tutti quelli possibili per ciascuna postazione di lavoro e ciascuna mansione, definendo procedure e misure specifiche per limitare al massimo il loro verificarsi.
Nella valutazione dettagliata è importante tenere conto anche di altri fattori che possono influire sul grado di rischio, come ad esempio l’età e il genere degli addetti, eventuali problemi di salute o stati particolari, come le donne in gravidanza o allattamento.
La previsione dei rischi deve essere riportata in forma scritta nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che va aggiornato ad ogni modifica nell’ambiente di lavoro e che deve riportare le misure di prevenzione e protezione messe in atto a seguito della valutazione.