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La legge non ammette ignoranza

L’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche allegato alla Legge 1/90 e ripreso nel DM 206/2015 identifica attraverso le schede tecnico-informative quali e solo quali sono le apparecchiature utilizzabili nei Centri Estetici.

Ci tengo a sottolineare e ribadire che non è possibile utilizzare dispositivi che non siano compresi tra quelli identificati in modo chiaro e univoco in una delle 25 schede di riferimento allegate al Decreto 206/2015. Le affermazioni fatte da alcune aziende che offrono nuove apparecchiature non comprese nelle schede tecnico-informative, giustificandone l’utilizzo nei centri estetici, sul fatto che la tecnologia è nuova e che non era ancora disponibile quando il Decreto venne approvato, rappresentano una scorretta informazione (fake news) priva di ogni fondamento normativo. La presenza della tecnologia in una della 25 schede allegate al DM è condizione necessaria ma non sufficiente, poiché occorre anche verificare che l’apparecchiatura sia conforme a quanto definito nella scheda, in particolare:

• il principio di funzionamento e i parametri tecnico-funzionali del dispositivo devono corrispondere aquanto stabilito dalla scheda di riferimento; • il trattamento effettuato deve essere quello previsto nella scheda; • se prevista, l’estetista deve aver ricevuto specifica formazione; • l’ambiente in cui avviene il trattamento deve essere conforme a quanto previsto per l’utilizzo della tecnologia; • l’apparecchiatura deve essere conforme alle norme indicate nella scheda stessa. Se tutti i punti presi in esame sono conformi, solo allora, l’apparecchiatura può essere utilizzata nel centro estetico.

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Vediamo ora un paio di esempi.
Il primo è il microneedling (needle in lingua inglese significa ago) che ha come obiettivo quello di attenuare o eliminare i segni dell’invecchiamento e altri inestetismi del viso. In pratica vengono create delle microlesioni sulle zone da trattare, aventi lo scopo di attivare la produzione di collagene ed elastina favorendo la rigenerazione dei tessuti. Il trattamento si effettua mediante un manipolo di forma simile a una penna che attraverso un cinematismo fa muovere un insieme di sottili aghi in modo da farli penetrare nell’epidermide sino al derma regolando la profondità di penetrazione tra i 0,5 mm e i 2,5 mm (nella maggior parte delle apparecchiature). Tra le schede tecnico-informative allegate al DM 206/2015, non vi è alcun riferimento né alla tecnologia né all’obiettivo che ci si prefigge con un tale meccanismo d’azione. Sicuramente non ci si può riferire alla scheda n. 23 (Dermografo per micropigmentazione) che fissa in maniera inequivocabile la funzione d’uso dell’apparecchiatura (la micropigmentazione, appunto) così come i prodotti che possono e devono essere utilizzati, facendo sempre e solo riferimento a pigmenti, escludendo pertanto la possibilità di veicolare altri prodotti cosmetici non compresi in quelli previsti in quanto riportato nel paragrafo “Cautele d’uso, modalità di esercizio”. 

Ogni utilizzo difforme non è possibile, in quanto la penetrazione di aghi nella cute è consentita solo per trasferire “nell’epidermide una piccola quantità di pigmento”. Il secondo esempio di tecnologia che non rientra nel DM 206/2015, ma che oggi risulta molto di moda all’interno dei centri estetici, è la famosa Hyaluron Pen, chiamata anche Hyaluronic Pen, un dispositivo per la veicolazione di sostanze funzionali utilizzato per trattamenti di filler senza aghi.

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