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Etica e responsabilità personale

Voglio attirare la vostra attenzione su due fatti che hanno interessato il mondo dell’estetica professionale e che tuttora stanno generando discussioni e pareri contrastanti, per parlarvi di rispetto ed etica.

Mi riferisco a una nuova tecnologia e all’opportunità di poter usufruire di interessanti vantaggi fiscali per l’acquisto di nuove apparecchiature, avendo come guida le norme meglio note come INDUSTRIA 4.0. Queste mie note non hanno lo scopo di illustrare nel dettaglio né la nuova tecnologia né le regole per una corretta applicazione della norma “INDUSTRIA 4.0 “, ma il fine è quello di richiamare gli “attori” principali dell’estetica professionale a promuovere il loro business nel completo rispetto delle norme vigenti che regolano il settore di riferimento. Un pressante invito vuole essere rivolto ai titolari dei centri estetici, affinché decidano di acquistare nuove apparecchiature conformi a quanto previsto dalle norme (D.M. 206/2015) e con la certezza che abbiano caratteristiche tali da poter utilizzare eventuali vantaggi fiscali offerti da specifici provvedimenti.

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L’estetista è totalmente consapevole delle proprie responsabilità e di quali possano essere le conseguenze di scelte non supportate da una completa e chiara conoscenza delle regole e delle norme stesse.

LA RESPONSABILITÀ DELL’ESTETISTA

La legge non ammette ignoranza
Vediamo insieme due diverse situazioni: Il primo caso si riferisce a una tecnologia che è stata proposta in maniera importante sul mercato, un’apparecchiatura basata sui campi elettromagnetici focalizzati ad alta intensità usati per la stimolazione muscolare, ovvero una tecnologia alternativa agli elettrostimolatori a impulsi elettrici. Questa tecnologia, di derivazione medicale, ha suscitato molti interessi da parte delle operatrici, ma anche il palesarsi di improvvisati importatori di apparecchiature provenienti dall’Estremo Oriente. La nostra associazione, dopo un’attenta analisi affidata a consulenti esterni esperti di campi elettromagnetici, sicurezza e normativa europea ed italiana sugli effetti delle radiazioni magnetiche derivanti da sorgenti elettromagnetiche, ha deciso di non commercializzare tale tipologia di apparecchiatura, perché non conforme alla scheda 19 del DM206/2015 e per i possibili rischi associati sia per gli utilizzatori sia per gli operatori, salvo opportuni sistemi di protezione e schermatura per limitare gli effetti indesiderati dei campi elettromagnetici della tecnologia stessa. La posizione di FAPIB ha trovato conforto sia in quanto riportato in un rapporto ufficiale della USL Toscana Sud Est, ma ancora di più da alcuni interventi sia presso alcune aziende sia in alcuni centri estetici dei carabinieri dei NAS che, su richiesta del Ministero Della Salute, hanno posto sotto sequestro alcune tecnologie.

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La responsabilità primaria è ricaduta sui centri estetici, per avere in uso nel centro un dispositivo non conforme al DM 206/2015. È passato oramai troppo tempo dall’entrata in vigore del citato decreto, ed è oramai il momento che i titolari dei centri si assumano la completa responsabilità nello scegliere apparecchiature conformi alle norme vigenti, chiedendo aiuto, quando ci sono dubbi, direttamente alla nostra associazione o ai sindacati di categoria, evitando di incorrere in sanzioni e sequestri anche di tecnologie molto costose.

Incentivi Industria 4.0

Il secondo caso si riferisce alla normativa INDUSTRIA 4.0, che ha come obiettivo l’incentivazione degli investimenti delle aziende in nuove tecnologie, aumentando la competitività attraverso l’ottenimento di crediti di imposta.

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