di Rosanna Bassi
Il primo gennaio 2020 è vicino! Le estetiste devono adeguarsi per tempo alla nuova normativa fiscale relativa all’emissione dei corrispettivi telematici. Cosa è necessario fare? Lo chiediamo a Giovanni Nichetti, amministratore di Info-Lan, azienda che sviluppa e produce il software gestionale Beautycheck, con oltre 15 anni di esperienza nel settore.
È necessario che le estetiste si adeguino alla normativa riguardante l’emissione dei Corrispettivi Telematici, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2020. Quali sono i passi da compiere? E, soprattutto, sono ancora in tempo?
L’autunno è il periodo giusto o, mettiamola così, più tranquillo per adeguarsi. In azienda prevediamo che per la fine dell’anno ci sarà una vera e propria corsa ai corrispettivi telematici (salvo proroghe). La normativa (articolo 17 del Decreto Legge n. 119 del 2018) prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri che, a partire dal 1^ gennaio 2020, andrà a sostituire la compilazione cartacea. Gli esercizi commerciali con un fatturato superiore a 400.000 si sono già dovuti adeguare a partire dal 1° luglio 2019. È necessario un registratore di cassa abilitato alla trasmissione telematica, con il quale si emetteranno gli scontrini fiscali e, a fine giornata, il dispositivo, attraverso una connessione internet (necessaria), trasmetterà i corrispettivi all’agenzia delle entrate.
Se il centro estetico dispone già di un registratore di cassa?
È possibile chiedere al fornitore se sia possibile adeguarlo e se così non fosse, lo step successivo è sostituirlo.
Esiste qualche agevolazione economica?
Si, è previsto un contributo, tramite credito d’imposta, dell’agenzia delle entrate fino a € 250,00 per l’acquisto di nuovi registratori telematici e di € 50,00 in caso di adattamento della macchina già in uso. Noi, ad esempio, forniamo il Registratore telematico RT (idoneo alla nuova normativa) insieme al software gestionale BeautyCheck. Con questo pacchetto si potrà emettere direttamente gli scontrini direttamente dal vostro punto vendita, oltre che aver visione dei corrispettivi e delle varie statistiche di vendita.
Il registratore fiscale telematico una volta consegnato si può considerare immediatamente operativo?
No, va fiscalizzato sul posto da un tecnico abilitato dall’agenzia delle entrate che poi predisporrà anche l’invio telematico dei corrispettivi (preventivamente va chiesto al commercialista l’accreditamento all’agenzia delle entrate, senza tale accreditamento non si può procedere all’invio telematico).
Ci sono altri costi?
Sì, il costo dipende dal tecnico che si occuperà della fiscalizzazione e della messa in opera. La soluzione da noi proposta, Software BeautyCheck con registratore telematico RT, comprende la fiscalizzazione e la messa in opera per l’invio dei corrispettivi telematici presso il salone.
Cosa cambia?
Per chi faceva già scontrini cambierà la chiusura serale, perché il registratore invierà i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate tramite connessione a internet, quindi non sarà più necessario compilarli sul cartaceo. Inoltre la verifica periodica obbligatoria non sarà più annuale bensì ogni 2 anni.
Il registro dei corrispettivi dovrà essere ancora compilato?
No, da quando il centro estetico inizia ad emettere scontrini elettronici ed invia i corrispettivi telematici all’agenzia delle entrate, non sarà più necessaria la compilazione. Tutti i dati vengono memorizzati nel cassetto fiscale di ogni attività commerciale.
Quindi dal primo gennaio non si potranno fare più le ricevute fiscali?
Esatto, secondo la normativa tutti i centri estetici sono obbligati dal primo gennaio 2020 a passare agli scontrini elettronici e alla trasmissione dei corrispettivi telematici.
Se il centro estetico è nel regime dei minimi o forfettario è comunque obbligato a trasmettere i corrispettivi elettronici?
Si, esatto.
Che differenza c’è tra gli scontrini emessi dai re
gistratori attuali quindi non telematici e quelli telematici obbligatori dal 1° gennaio?
La differenza sostanziale è che il documento emesso ora dai registratori di cassa ha valenza fiscale, mentre gli scontrini emessi dai registratori RT sono semplicemente delle prove di acquisto o documenti puramente commerciali che non hanno valenza fiscale.