L’estetista è un’imprenditrice, sia che eserciti il proprio lavoro con la forma di una società, sia che operi come ditta individuale.
In quanto imprenditrice, lavora grazie a una rete di contratti. È tramite un contratto che ha disponibilità di un salone, vuoi perché con un contratto l’ha comprato, vuoi perché lo ha preso in locazione. È tramite dei contratti che ha l’energia elettrica nel proprio salone, la connessione internet, i prodotti e le attrezzature. E ancora, quando esegue un trattamento a un proprio cliente, sta eseguendo un contratto. Uno dei più grandi fraintendimenti comuni è che il contratto sia sempre scritto e si tende a confondere il contratto con il documento su cui sono scritte le varie clausole e che le parti sottoscrivono. In realtà quella scritta è solo una delle forme che può assumere il contratto. Quando un cliente entra nel vostro centro estetico e chiede un trattamento, e voi lo eseguite, di certo non vi preoccuperete di redigere un contratto e sottoscriverlo. Il semplice fatto che voi offriate il trattamento, il cliente entri e lo richieda e voi lo eseguiate, basta a far nascere il contratto. Infatti voi adempite alla vostra obbligazione (eseguire il trattamento) e il cliente è tenuto ad adempiere alla propria obbligazione (pagare il prezzo del trattamento). In questo modo tra cliente ed estetista, a fianco al rapporto personale di fiducia, nasce anche un rapporto giuridico patrimoniale. I contratti di fornitura del centro estetico – quello della luce, del telefono, di fornitura dei prodotti e degli strumenti – invece hanno, quasi sempre, forma scritta.
Avvocati – Beautycians SpA
Un aspetto importante da considerare è che quando si conclude un contratto nell’ambito della propria attività lavorativa e/o professionale si sta agendo come imprenditrice. Quindi alcune delle tutele che siamo abituati a dare per scontate come consumatori (come clienti) potrebbero mancare. Infatti, se l’art. 1372 del Codice Civile (“Il contratto ha forza di legge tra le parti […]”) è una norma che si applica a tutti i contratti, la disciplina del Codice del Consumo (il D.Lgs. 06/09/2005, n. 206) tutela solo il “consumatore”.
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