Capita sovente che, all’interno del centro estetico, si rinnovino apparecchiature, si introducano nuovi trattamenti e si cambi la linea cosmetica utilizzata, adottando la più performante e innovativa sul mercato, ma sapete cosa fare sul fronte del DVR?
Ogniqualvolta si introduce qualcosa di “nuovo”, cambia – anche se a volte davvero limitatamente – il rischio per i lavoratori dell’impresa ed è per questo che la norma sulla sicurezza impone di aggiornare periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi.
Il DVR (come viene comunemente chiamato questo documento) riporta infatti dettagliatamente il tipo di strumenti e di prodotti usati, i possibili rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate; una “fotografia” che deve essere sempre attuale.
Il Testo Unico sulla Sicurezza non pone dei termini temporali all’aggiornamento del DVR, indicando tuttavia che la rivalutazione del documento debba essere effettuata in caso:
- di significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
- di importanti infortuni o malattie professionali;
- se gli esiti della sorveglianza sanitaria lo prevedono;
- di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
- di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.
Si capisce quindi che il DVR è un documento dinamico, che segue le evoluzioni e i cambiamenti della struttura con l’obiettivo di tenere monitorati i rischi ma, soprattutto, le attività di protezione e prevenzione nella struttura.
Nel caso del centro estetico i principali rischi sono dovuti all’utilizzo di apparecchiature e di prodotti ed è per questo che ogni modifica può determinare un rischio differente, che va tempestivamente indicato nel DVR. Alcune società che si occupano di sicurezza hanno dei servizi informatizzati che consentono la quasi immediata rilevazione delle modifiche e l’aggiornamento automatico del documento che pertanto, in caso di visita ispettiva da parte degli organi competenti, rimane sempre aderente allo stato di fatto.
Considerando le attività previste per l’aggiornamento del DVR (non tutte le società sono informatizzate), la legge lascia un lasso di tempo – generalmente 30 giorni – per la sua revisione, oltre il quale la struttura che venga trovata con un documento non aderente allo stato di fatto può essere pesantemente sanzionata.
Ricordiamo che sono diversi gli enti preposti alle verifiche sulla sicurezza che possono chiedere di vedere il Documento di Valutazione dei Rischi (ASL, INPS, INAIL, Vigili del Fuoco) e che le sanzioni per la sua mancata o incompleta elaborazione sono punite con una multa fino a 15mila euro per il datore di lavoro e la pena detentiva fino a 8 mesi.