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Il dermopigmentista in Italia e la legge

Di Ennio Orsini

Un contributo tecnico basato sul desiderio di rilancio e valorizzazione di una professione per la quale, attualmente, non esiste una normativa nazionale.

Mai figura professionale fu così ambigua e contesa nel mondo dell’estetica. La responsabilità della mancanza di una chiara disciplina è da ricercare in una serie di antiche motivazioni, rese ancor più contorte da una serie di convinzioni errate. Per legge, il trucco permanente è un trattamento effettuato “sull’epidermide” (cit. scheda tecnico\ informativa n.23 dell’allegato alla legge 1\90, aggiornata il 15 ottobre 2015 con il decreto interministeriale n.206). Il fatto che sia una legge, per me, è una triste verità. Mi spiego meglio, in Italia funziona così: nel 1990 si stabilisce che esiste una professione definita “estetista” che può lavorare solo sulla superficie del corpo. Nel 2015, però, inseriscono tra le apparecchiature a uso dell’estetista, il dermografo che, come suggerisce il nome stesso, serve per scrivere nel derma. Ora, quest’ultimo tessuto, proprio non può essere considerato “superficie del corpo”. In altre parole, hanno preferito associare la figura del dermopigmentista con quella dell’estetista, piuttosto che individuare una vera professione, per la quale, attualmente, non esiste una normativa nazionale.

La confusione si protrarrà fino a che il Ministero della Salute non scenderà in campo attraverso un “documento”, menzionato dallo stesso organo, in un incontro avvenuto con le associazioni di settore l’11 Giugno 2019. Meglio ancora sarebbe se il Parlamento emanasse una proposta di legge interpellando il Ministero della Salute, che a quel punto, potrebbe convertire quel documento in una vera e propria legge quadro.

Aspettando tutto ciò, vivendo e lavorando in Abruzzo ho speso molto tempo ed energie affinché la mia regione avesse una norma di riferimento che fosse quanto più possibile completa, moderna ed etica. Offrendo a titolo puramente divulgativo la mia consulenza e conoscenza del settore della dermopigmentazione alla classe politica regionale è stato possibile arrivare alla formulazione della Determinazione Dirigenziale che va a inserire definitivamente la figura del dermopigmentista nel repertorio regionale abruzzese. Il mio contributo tecnico si è basato sul desiderio di rilancio e valorizzazione della figura del dermopigmentista. 

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Questo importantissimo traguardo, che con orgoglio espongo in questo articolo, vuole essere di aiuto per la comprensione di un nuovo sistema di formazione professionale fatto anche di correlazioni tra i vari titoli che le regioni erogano indipendentemente dell’intera comunità italiana. Per quanto esposto dunque, analizzerò di seguito la situazione della mia regione.

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Il profilo professionale del dermopigmentista è stato approvato ed inserito nel Repertorio Regionale dei profili professionali con la determina 195 del 17 ottobre del 2019 nella regione Abruzzo. Il repertorio abruzzese, come tutti gli altri repertori regionali, è parte del Quadro di Riferimento Nazionale delle qualificazioni regionali, che è il riferimento unitario per la correlazione delle varie qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione tra le regioni; inoltre, serve a individuare e validare le certificazioni delle qualificazioni e delle competenze, anche in termini di crediti formativi in chiave europea. Se una regione ha istituito nel proprio repertorio la figura del dermopigmentista ed è correlata al Quadro Nazionale delle qualificazioni è possibile visualizzarla in “Atlante del lavoro”, il quadro di riferimento in Italia per la certificazione delle competenze. Consultandolo, è possibile controllare in quali altre regioni italiane sono presenti i profili equivalenti e che, quindi, possono essere riconosciute anche in un’altra regione o, eventualmente, solo per alcune unità di competenza. Si tratta di un lavoro lungo e faticoso che tutte le regioni italiane hanno intrapreso nel recepire il decreto 13/13 in materia di certificazioni delle competenze.

 www.truccopermanente.it 

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